Cos’è la responsabilità civile?
La responsabilità Civile è regolata principalmente da una serie di norme del Codice Civile tra le quali gli artt. 2043 e 1218 e seguenti. Per responsabilità civile si intende un comportamento che viola le norme del Diritto Privato e ne consegue l’obbligo del risarcimento del danno ed è una responsabilità giuridica che può derivare da due tipi di illeciti:
- Responsabilità contrattuale generata da una violazione di un accordo sottoscritto tra le parti con inadempimento di un’obbligazione assunta (articolo 1218 codice civile).
- Responsabilità da atto illecito o extracontrattuale o aquiliana :si tratta di tutti gli altri casi, quelli cioè in cui le parti coinvolte non sono legate da un precedente rapporto contrattuale (articolo 2043 codice civile) e viene violato il principio del “neminem laedere”.
Responsabilità civile contrattuale
Il codice civile, all’art. 1218, stabilisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
L’azione di responsabilità contrattuale è caratterizzata da una prescrizione decennale della relativa azione e, a differenza della responsabilità extracontrattuale, il soggetto danneggiato avrà il solo onere di provare il danno senza dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso anche il dolo o la colpa dell’autore del danno ingiusto (inversione dell’onere probatorio).
Responsabilità extracontrattuale
Il codice civile, all’art. 2043, disciplina la responsabilità extracontrattuale o aquiliana, per violazione del principio del neminem laedere, secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
L’azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni e chi sostiene di avere subito un danno ha l’onere di provare gli costitutivi dell’illecito contestato (derivante da dolo e/o colpa).